EMISSIONI SONORE E QUIETE PUBBLICA: IL SINDACO FIRMA LA NUOVA ORDINANZA

A seguito del dibattuto consiglio comunale monotematico di venerdì scorso, in merito alle emissioni sonore che turbano la quiete pubblica in orari notturni, il Sindaco ha firmato oggi una nuova ordinanza che disciplina in modo puntuale le deroghe orarie sino al termine della stagione estiva, riducendo i limiti orari per venire incontro a quanti hanno segnalato diverse criticità che potevano mettere in discussione il diritto alla salute, diritto fondamentale e incomprimibile.

Il tutto per cercare di contemperare le diverse e contrapposte esigenze : quelle dei locali e quelle dei residenti o villeggianti in prossimità di esse.
L’ordinanza avrà efficacia dal 10 AGOSTO al 18 SETTEMBRE.

Si ORDINA ai titolari degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, ove utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione e diffusione sonora, fermo restando l’obbligo di non comportare emissioni di rumore superiori ai limiti stabiliti dal documento di classificazione acustica del territorio comunale di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 04/05/2018, in deroga al limite orario delle emissioni sonore di cui alla Legge n. 447/95 e Legge Regionale n. 3/2002, che nel periodo 10 AGOSTO 2023 — 18 SETTEMBRE 2023 la musica:

– inizi, di norma, non prima delle ore 9.00 e cessi alle ore 14.00 e inizi non prima delle ore 16.00 e cessi alle ore 24.00;

– esclusivamente nelle giornate del 10, 11, 17, 24, 25, 26, 31 agosto e 1, 2, 7, 8, 9, 15 e 16 settembre 2023, inizi non prima delle ore 9.00 e cessi alle ore 14.00 e inizi non prima delle ore 16.00 e cessi alle ore 1:00;

– esclusivamente nelle giornate del 12, 14, 15, 18, 19 e 20 agosto 2023 inizi non prima delle ore 9.00 e cessi alle ore 14.00 e inizi non prima delle ore 16.00 e cessi alle ore 2.00.

SANZIONI:

a) il titolare di un esercizio che protrae l’orario di emissioni sonore oltre gli oran indicati dalla presente ordinanza (pur in presenza di autorizzazione o altro titolo abilitativo) è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 a € 20.000,00 (art. 10, comma 3, della legge 447/1995);

b) il mancato rispetto dei valori limite di emissione dovrà essere accertato da tecnici abilitati dell’ARPA Puglia, su richiesta degli organi di vigilanza, ovvero da tecnici competenti esperti in acustica, Iscritti in apposito elenco come previsto per legge, qualora pervengano esposti da una pluralità di soggetti che denuncino emissioni sonori eccedenti i miti indicati dal presente provvedimento; qualora le emissioni sonore siano di entità tale da arrecare turbativa a una pluralità di persone residenti nelle Immediate vicinanze del pubblico esercizio, sussistendone i presupposti, sarà applicabile dagli organi di vigilanza la violazione prescritta dalla vigente normativa penale;

c) ove si accerti il superamento dei limiti di emissione acustica, ovvero si concreti il disturbo alla quiete pubblica, oltre all’applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali prescritte dalla legge, con apposita ordinanza sindacale ex art. 9 della L. 447/95, sarà disposto il divieto di far uso degli impianti di diffusione sonora fino all’adozione delle misure necessarie per contenere le emissioni entro 1 limiti consentiti;

d) in caso di reiterazione delle violazioni, per il mancato rispetto delle Imitazioni orarie di cui alla presente ordinanza, il Dirigente del Settore Gestione del Territorio — Ufficio SUAP — ordinerà la chiusura temporanea dell’esercizio pubblico interessato per un periodo non inferiore a cinque giorni e non superiore a venti; In caso di inottemperanza all’ordinanza dirigenziale di chiusura temporanea, senza pregiudizio dell’azione penale di cui all’art. 650 c.p., saranno assunti dal medesimo soggetto provvedimenti necessari per l’esecuzione d’ufficio, tramite Impiego della forza pubblica, con spese a canco del trasgressore e/o obbligato in solido;

e) al di fuori degli orari consentiti, innanzi disciplinati, tutti gli impianti sonori di qualsiasi tipo devono essere regolarmente spenti, sia all’interno che all’esterno del locale;

f) è altresì vietata la diffusione di musica con Impianti sonori di qualsiasi tipo durante gli eventi organizzati dall’amministrazione comunale per l’estate 2023 nel raggio di 100 metri dalla sede della manifestazione.

Sono incaricati della sorveglianza e attuazione del presente provvedimento il S..P. dell’ASL/BA, ARPA Puglia, it Comando di Polizia Locale, Il Comando Stazione dei Carabinieri e tutti gli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria.